Deontologia

Codice deontologico degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI IUNIOR ITALIANI


Introduzione



Visto l’Art. 4, comma 2, Cost. che così recita: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria
scelta un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”;
Visto l’Art. 9 Cost., che così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;
Visto l’Art. 41 Cost., che così recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli
opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”;
Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: “La creazione architettonica, la qualità
delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell’ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del
patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse”;

Preambolo



LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO IUNIOR E PIANIFICATORE IUNIOR
La professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze.

Con la sua attività, il Professionista nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali Il Professionista rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l’assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell’utente finale, nell’ambito delle rispettive competenze.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciutogli dalla Società richiede che il Professionista curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, in modo da comprendere l’ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali. Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all’Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior. Il rapporto con il Committente si basa sulla fiducia, si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull’affidabilità della categoria alla quale appartiene. La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l’affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida. Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che l’Architetto, il Pianificatore, il Paesaggista, il Conservatore, l’Architetto Iunior e il Pianificatore Iunior deve preservare per
un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone in ciascuna figura professionale.




Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – (Finalità e ambito di applicazione)



1. Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.

2. Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale
e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

3. Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.

4. Ove le norme deontologiche estere siano in contrasto con quelle italiane, prevalgono queste ultime.


 

Titolo II
DOVERI GENERALI


Art. 2 – Professionalità specifica



1. Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante,
l’uso di un titolo professionale non conseguito.

2. Il Professionista deve conformare la sua attività al principio
di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola
l’incarico professionale.

3. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a
collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile
organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.


Art. 3 – Obblighi nei confronti del pubblico interesse



1. Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare
il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico
della comunità all’interno della quale opera.

2. Il Professionista nell’esercizio della professione deve vigilare
con diligenza sull’impatto che le opere da lui realizzate
andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.
3. Il Professionista, per l’attività urbanistico-edilizia svolta
nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi.

Art. 4 – Obblighi nei confronti della professione



1. L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio
dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
2. Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo
art. 5, l’attività esercitata senza titolo professionale o in
periodo di sospensione, l’uso di un titolo professionale non
conseguito e l’uso improprio di titoli.
3. Costituisce altresì grave illecito disciplinare il comportamento
del Professionista che agevoli o, in qualsiasi altro modo
diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi
l’esercizio abusivo della professione o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce grave violazione alla correttezza professionale
abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone
non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni
o responsabilità senza l’indicazione delle prestazioni
che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità
personale.
5. Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione
del proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’Ordine
presso cui si è iscritti.
6. Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche
di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli
iscritti all’Ordine.

Art. 5 – Lealtà e correttezza



1. Il Professionista deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti
e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio
Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei
terzi a qualunque titolo coinvolti.
2. Il Professionista non deve, in nessun caso, attribuirsi la
paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale
norma costituisce grave mancanza professionale. Non deve
altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire
come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione
con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi
e le specifiche mansioni svolte.
3. Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore
solo se sia professore ordinario o associato all’interno
del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.

Art. 6 – Indipendenza



1. Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista
ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio,
tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di
qualunque natura.

Art. 7 – Riservatezza



1. Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul
contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a
conoscenza nell’esecuzione della medesima.
2. Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni
riservate ricevute anche occasionalmente.
3. Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti
di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso
coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che
l’incarico si perfezioni.
4. Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere
di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione
professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa
sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro
che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel
suo studio o per conto dello stesso.
5. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del
Consiglio o delle commissioni dell’Ordine nonché gli Iscritti
nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti
alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la
carica o il mandato ricevuto.

Art. 8 – Competenza e diligenza



1. Il Professionista non deve accettare incarichi che non possa
svolgere con la necessaria competenza e con un’organizzazione
adeguata.
2. Il Professionista deve comunicare al committente le circostanze
ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi,
proponendo l’ausilio di altro professionista.
3. Il Professionista deve svolgere l’attività professionale secondo
scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista
ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca
di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica
competenza.

Art. 9 – Aggiornamento professionale



1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
2. La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti
sanzioni:
1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
2. censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggior¬namento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione.

Art. 10 – Verità



1. Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti
e/o dichiarazioni.

Art. 11 – Legalità



1. Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E’ vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011 n. 148.
4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria professionale.
5. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell’associazione di tipo mafioso.

 

Titolo III
RAPPORTI CON L’ORDINE E CON IL CONSIGLIO
DI DISCIPLINA



Art. 12
(Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)



1. Il Professionista ha il dovere di collaborare con il Consiglio
dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali
osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal
fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio dell’Ordine e
al Consiglio di disciplina, fatti a sua conoscenza relativi alla
professione che richiedano iniziative disciplinari.
2. Ogni iscritto è tenuto ad osservare scrupolosamente tutti
i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio
dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione
al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle
funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
3. I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio
dell’Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte
le categorie appartenenti all’Ordine; essi devono adempiere
al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse
generale.
4. I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina
operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia
organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari, delle disposizioni relative
al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento
del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i
Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nonché nel rispetto
del presente Codice Deontologico.
5 L’iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia
commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso
rispetto dei seguenti doveri:
– informa tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta
nomina od elezione;
– si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio
dell’Ordine dovesse impartire nell’interesse o a tutela della
categoria.
6. L’iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità
per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso
di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente
inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata
la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale,
al proprio Ordine.

 

Titolo IV
RAPPORTI ESTERNI



Art. 13
(Società tra professionisti)



1. I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice
deontologico, così come la società tra professionisti, istituita
ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013,
n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti
iscritta.
2. Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico
i Professionisti presenti nelle associazioni professionali
e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in
vigore dell’Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
3. Se la violazione deontologica commessa dal Professionista,
anche iscritto ad un ordine diverso da quello della società, è ricollegabile
a direttive impartite dalla società, la responsabilità
disciplinare dell’Architetto concorre con quella della società.


Art. 14
(Rapporti con i committenti)



1. Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve
essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista
deve eseguire diligentemente l’incarico conferitogli,
purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta
salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
2. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità
d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità
e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può
espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
3. Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente,
essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici
dell’opera progettata o diretta per conto del committente.
Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi,
materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati
o diretti, è tenuto ad informare il committente.
4. Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve
accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.


Art. 15
(Rapporti con Istituzioni e Terzi)


1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista
deve curare con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri
di cui al Titolo II.
2. Il Professionista deve astenersi dall’avvalersi, in qualunque
forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della
collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente
a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal
committente stesso.
3. Il Professionista non deve vantare credito con coloro che
rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre
utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per
sé o per altri.


Art. 16
(Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)


1. Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a
rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto,
ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione
o giuria, pubblica o privata, deve comunicare tempestivamente
la nomina al Consiglio dell’Ordine.
2. Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere
improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o
per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli
interessi ed il prestigio della categoria professionale.
3. Il Professionista durante la partecipazione a commissioni
o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze
professionali, deve attenersi ai principi di autonomia
e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo
quanto disposto dall’Art. 51 del Codice di Procedura
Civile.
4. Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato
alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure
di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici,
, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto
ad astenersi dal concorrere alle medesime.
5. Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con
componenti di commissioni aggiudicatici non deve vantare tali
rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.


Art. 17
(Cariche istituzionali)


1. Il Professionista deve curare che le modalità con cui svolge
il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’Ordine,
del Consiglio di Disciplina o presso le Istituzioni, siano
improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé
o per altri allo stesso collegati.


Art. 18
(Partecipazione a campagne elettorali
politiche ed amministrative)


1. Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti
previsti dall’ordinamento di categoria, deve astenersi dall’esercizio
delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente
a campagne elettorali politiche ed amministrative.

 

Titolo V
RAPPORTI INTERNI



Art. 19
(Rapporti con i colleghi)


1. Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a
correttezza e lealtà.
2. Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato
ad altro collega, deve preventivamente accertarsi con il
committente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata
per iscritto al collega, informare per iscritto il collega
stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico.
Il Professionista prima di svolgere l’incarico dovrà verificare
in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già
svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare
i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista
in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve
adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per
il prosieguo dell’opera. Sono fatti salvi i diritti d’autore.
3. L’iscritto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei
confronti di un collega.
4. Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto,
per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea
gestione, dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è
tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro
giustificato impedimento. Il Professionista sostituto deve
agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi
degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista
sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine
sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
5. Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione
dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo
deve agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale
rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
6. Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi
professionali contro un Collega, deve informare preventivamente
il Consiglio dell’Ordine di appartenenza del Collega.


Art. 20
(Concorrenza sleale)


1. Nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti assumono
rilevanza ai sensi dell’art. 11 comma 2:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale
di altro Professionista;
b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare
dubbi sull’autore della prestazione professionale;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un
Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio
all’attività di altro Professionista;
e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello
studio professionale che non rendano perfettamente identificabile
la titolarità dello studio professionale.
2. La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile
soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a
giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario
con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli
di loro produzione e di importo tale a indurre il committente
ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone
le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale
e grave infrazione deontologica.


Art. 21
(Rapporti con collaboratori e dipendenti)


1. Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori
d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e
senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti,
da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni
di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo
di subordinazione, il Professionista deve compensare la collaborazione
in proporzione all’apporto ricevuto.
2. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, dovrà
regolamentare i rapporti con costoro nel quadro di un rapporto
unitario, con assoluta autonomia o indipendenza, senza che costoro
risultino soggetti a direttive di natura tecnica e/o organizzativa
nonché a vincoli di dipendenza gerarchica e con ampia autonomia
nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione.
3. Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è
tenuto:
– a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a
violare le norme riportate nell’art. 20;
– ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
– a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento
professionale;
– a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio
della collaborazione.
4. Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica
i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.


Art. 22
(Rapporti con tirocinanti)


1. Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a
prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della
pratica professionale e a compiere quanto necessario per
assicurarne l’adempimento, con particolare cura per le regole
deontologiche.
2. Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge
il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza,
con particolare attenzione ai compiti e alle modalità
di espletamento dello stesso.

 

Titolo VI
ESERCIZIO PROFESSIONALE



Art. 23
(Incarico professionale)


1. L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione
d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti
del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo
regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio
di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma
scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24.
2. Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni
inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di
nullità.
3. Il Professionista deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di
prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere
da elementi conosciuti che la sua attività concorra a
operazioni illecite o illegittime.
4. Il Professionista non deve mai assumere incarichi in condizioni
di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente
codice deontologico.


Art. 24
(Contratti e Compensi)


1. È fatto obbligo da parte del Professionista la definizione del
contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli
oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
2. Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso
professionale, secondo criteri da specificare nel contratto,
nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile, e di ogni altra
norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni
professionali.
3. Il Professionista deve definire nel contratto, preventivamente
ed esplicitamente con il Committente, i criteri di calcolo per il
compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente
il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare
i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura
del compenso, previamente resa nota al committente in forma
scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita
indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà
inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti
norme deontologiche.
4. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per
iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste
ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni
dell’incarico.
5. Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione
di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle
prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla
quantità e complessità della prestazione professionale oggetto
dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
6. Il Professionista, ove non previste forfettariamente o a percentuale,
cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli
acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare la nota dettagliata
delle spese sostenute e degli acconti ricevuti.
7. La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente
articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività
svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale
scorretta e distorsiva dei normali equilibri di
mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
8. Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può
chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo
che non ne abbia fatto espressa riserva.


Art. 25
(Accettazione dell’incarico)


1. Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al
committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.


Art. 26
(Incarico congiunto)


1. Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire
rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi
compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad
attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il committente
senza una intesa preventiva con il collega;
c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare
il committente nella propria sfera professionale.


Art. 27
(Esecuzione dell’incarico)


1. Il Professionista deve svolgere l’incarico con diligenza e perizia
richieste dalle norme che regolano la professione.
2. Il Professionista deve, tempestivamente, informare il committente,
con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali
dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In
particolare, è tenuto a:
a) informare il committente sulle possibili conseguenze della
prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico
affidatogli, e se del caso, proporre al committente soluzioni
alternative;
b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente
commessi nello svolgimento della prestazione.
3. Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti
dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente
il Committente e ottenere esplicita autorizzazione
concordando modalità e compensi.


Art. 28
(Cessazione dell’incarico)


1. Il Professionista non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano
circostanze o vincoli che possano influenzare la
sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. Il Professionista non deve proseguire l’incarico se la condotta
o le richieste del committente ne impediscono il corretto
svolgimento.
3. Il Professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico
con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni
alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare
il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato
da altro professionista.
4. Il Professionista deve avvisare tempestivamente il Committente
della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione
di non subire pregiudizio.


Art. 29
(Rinuncia all’incarico)


1. Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o
dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, deve
dare al committente un preavviso e deve metterlo in condizione
di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti
idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico
di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
2. Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente,
deve comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto
dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento
di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è
esonerato da qualsiasi altra attività.


Art. 30
(Inadempimento)


1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto
adempimento dell’incarico professionale quando derivi da
non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali
e contrattuali.


Art. 31
(Conflitto di interessi)


1. Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività
professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di
soggetti che esercitano attività professionale negli stessi locali,
un interesse in conflitto con quello di un committente o che
possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.


Art. 32
(Interferenza tra interessi economici e professione)


1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici
e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento
del Professionista che stabilisce con imprese e società
patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio
committente.


Art. 33
(Restituzione dei documenti)


1. Il Professionista è tenuto a consegnare al committente,
quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo
stesso ricevuti, e può trattenerne copia.


Art. 34
(Responsabilità patrimoniale)


1. Il Professionista deve porsi in condizione di poter risarcire
eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal
fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti
al committente dall’esercizio dell’attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al committente, al momento
dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale,
il relativo massimale e ogni variazione successiva.


Art. 35
(Informativa)


1. L’informativa al committente in ordine all’attività professionale
è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri
dati professionali e dello studio.


Art. 36
(Pubblicità informativa)


1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente
ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni,
i titoli posseduti attinenti alla professione, la
struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per
le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere
funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare
l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca,
ingannevole o denigratoria.
3. Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le
campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare
il rispetto dei suddetti criteri.

 

Titolo VII
POTESTA’ DISCIPLINARE



Art. 37
(Potestà disciplinare)


1. Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina
che svolgono compiti di valutazione in via preliminare,
istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti
gli iscritti all’albo.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio
di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere
le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo
successivo.
3. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere
omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener
conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare l’infrazione.
4. Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione
delle disposizioni del presente Codice, l’azione disciplinare
dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio,
essere disposta e portata eventualmente a conclusione,
indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.
5. L’azione giudiziaria non sospende l’azione disciplinare ove
la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle
disposizioni del presente Codice.


Art. 38
(Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità
dell’Ordinamento)


1. Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la
parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi
dei commi successivi, l’unità dell’ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei
Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni,
assumano un’interpretazione del Codice Deontologico
non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio
Nazionale.


Art. 39
(Certezza del diritto)


1. Il Consiglio Nazionale potrà massimare le sue decisioni e
pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima esprime la ratio
decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie
e regola deontologica applicata.


Art. 40
(Condotta)


1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione
dei doveri.
2. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.
3. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito
di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

 

Titolo VIII
SANZIONI



Art. 41
(Sanzioni)


1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai
sensi della normativa vigente, sono:
a) l’avvertimento,
b) la censura,
c) la sospensione,
d) la cancellazione.
Sono fatte salve comunque, le sanzioni disposte dalle leggi
dello Stato.
2. Ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme:
– è colposa, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dal Professionista e si verifica a causa
di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza
di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
– è dolosa, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o
pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui
si fa dipendere l’esistenza della sanzione, è dal Professionista
preveduta e voluta come conseguenza della propria azione od
omissione.
3. Se ogni violazione deontologica di cui alle presenti norme,
colposa o dolosa, ha come effetto un danno, quale la conseguenza
di un’azione o di un evento che causa la riduzione
quantitativa o funzionale di un bene, un valore, una macchina,
un immobile o quant’altro abbia un valore economico, affettivo
e morale, costituisce circostanza aggravante per la violazione
deontologica e sono comminabili sanzioni corrispondenti
alla categoria di infrazione immediatamente superiore.
4. Ogni violazione deontologica colposa comporta la sanzione
minima dell’avvertimento fino alla sanzione massima della
sospensione per dieci giorni.
Ogni violazione deontologica dolosa comporta la sanzione
minima della sospensione per dieci giorni fino alla sanzione
massima della cancellazione.
5. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza
sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale
o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.
6. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti
commi sono comminabili sanzioni corrispondenti alla
categoria di infrazione immediatamente superiore.
7. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la
cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e
nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione
all’albo.

 

Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



Art. 42
(Disposizione finale)


1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono
espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice
e non ne limitano l’ambito di applicazione.


Art. 43
(Aggiornamento del Codice deontologico)


1. Il Consiglio Nazionale delibera l’aggiornamento del presente
Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge
e degli indirizzi consolidatisi.

Art. 44
(Entrata in vigore)


1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1° novembre 2013.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e
vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio
sito Internet istituzionale.

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